LA CORTE DI APPELLO 
 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile in  grado
di appello iscritta al n.  986/2003  R.G.A.C.,  avente  come  oggetto
azione possessoria e promossa  da:  Cirillo  Emilia  e  Ciocci  Santa
Teresa, rappresentate e difese, in forza di procura estesa a  margine
dell'atto  di  citazione  introduttivo  del  giudizio   di   appello,
unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Martino Fabiano e  Giuseppe
Barbieri Mario ed elettivamente domiciliati presso la  persona  e  lo
studio di quest'ultimo in Catanzaro Lido, p.zza Anita Garibaldi n. 9,
appellanti; 
    Contro  ARSSA  -  Agenzia  regionale  sviluppo   e   servizi   in
agricoltura, sedente in Cosenza, rappresentata e difesa  per  procura
estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta  in  grado
di appello dall'avv. Elena Ricucci ed  elettivamente  domiciliata  in
Catanzaro, via Schipani 110, presso la persona e lo studio  dell'avv.
Maria Gemma Talerico, appellata. 
    La Corte, letti gli atti, premesso che: 
        con atto di citazione ritualmente notificato Cirillo Emilia e
Ciocci Santa Teresa convenivano in giudizio davanti al  Tribunale  di
Crotone  l'ARSSA  -  Agenzia  regionale  sviluppo   e   servizio   in
agricoltura, allegando:  a)  di  essere  proprietarie  del  fondo  S.
Antonio in agro di Santa Severina esteso ha 6.37,60,  loro  pervenuto
per successione legittima di Cirillo Luigi, il quale lo aveva  a  sua
volta ricevuto dalla successione di Cirillo Fortunato  che  lo  aveva
acquistato, quale parte di  maggiore  estensione,  dalla  Berlingieri
Francesca fu Anselmo; b) che in attuazione della legge n. 230/1950 la
maggior parte di  detto  fondo  in  loro  proprieta',  distinta  alle
particelle 33 e 91 del fg. 23 era stata inclusa per errore nel  piano
di esproprio in danno della Prever Ada fu Giovanni  e  per  l'effetto
riportato in Catasto Terreni del Comune di Santa  Severina  in  testa
all'O.V.S.  (Opera  Valorizzazione  Sila)  e,   su   tali   premesse,
chiedevano che fosse riconosciuto e dichiarato  il  loro  diritto  di
proprieta'  sul  predetto  fondo,  previa   rimessione   alla   Corte
costituzionale in relazione alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 4.11.1951 n. 1230
per violazione, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
dei criteri direttivi contenuti nella, legge  delega  (Artt.  2  e  5
legge  n.  230/1950),  nella  parte  in  cui   ha   assoggettato   ad
espropriazione il fondo distinto con le particelle e 91 del foglio 23
di  Santa   Severina   non   appartenente   alla   destinataria   del
provvedimento  espropriativo  sig.ra   Prever   Ada;   in   subordine
chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto di  proprieta'  per
intervenuta usucapione; 
        ad esito del giudizio di primo  grado,  nel  quale  anche  la
convenuta ARSSA  si  costituiva,  era  deliberata  sentenza  in  data
23.5/23.5.2002,  con  la  quale  era   rigettata   la   domanda   con
compensazione delle spese di lite; 
        avverso tale decisione, con atto di citazione  notificato  in
data 25.6/3.7.2003, hanno proposto appello la Cirillo  e  la  Ciocci,
dolendosi del fatto che il  giudice  di  prime  cure  abbia  ritenuto
applicabile l'art. 14 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, secondo il
quale  pronunciata  l'espropriazione,  e   trascritto   il   relativo
provvedimento, tutti i diritti  relativi  agli  immobili  espropriati
possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita' anche  nel
caso di errore grave ed evidente nell'individuazione  degli  immobili
ovvero   nell'individuazione   delle   persone    dei    proprietari,
trattandosi, per contro, di un principio non applicabile al  caso  di
specie; 
        nel giudizio di  appello  si  e'  costituita  anche  l'ARSSA,
resistendo all'impugnazione e chiedendo  la  conferma  dell'impugnata
sentenza; 
        la causa di appello, previo l'espletamento  di  una  CTU,  e'
stata posta in decisione all'udienza del 9 giugno 2010. 
    Considerato che: 
        la questione di costituzionalita' denunciata  con  l'atto  di
appello e' rilevante e non manifestamente infondata. 
    Ritenuto, quanto alla rilevanza, che: 
        i documenti prodotti dagli  appellanti  nel  primo  grado  di
giudizio e le risultanze della CTU, disposta nel  presente  grado  di
giudizio, hanno permesso di  appurare  che  i  terreni  di  cui  alle
particelle 33 e 91 del foglio di  mappa  n.  25  di  Santa  Severina,
estese complessivamente per Ha 5.12.30, furono  acquistati  per  atto
rogito a notaio Nicola Cizza in Crotone in data  15  aprile  1930  da
Cirillo Fortunato (prod. all. 2 del fascicolo degli attori  in  primo
grado e pagg. 2 e segg. della relazione peritale), deceduto  in  data
28.5.1958, ma che con l'avvento del Nuovo Catasto Terreni, i cui atti
sono entrati in conservazione il 1  gennaio  1943,  dette  particelle
sono state incluse per errore in un quoziente del fondo «S.  Antonio»
ed intestate a Prever Ada (pag. 28 della relazione del CTU); 
        lo stesso CTU ha acclarato  che  tali  terreni,  erroneamente
accatastati a nome di Prever Ada,  furono  espropriati  dall'OVS  con
d.P.R. n. 1230 del 4 novembre 1951, pagati  alla  medesima  Prever  e
volturati all'OVA, alla quale rimangono ancora intestati; 
        tali particelle, al momento dell'esproprio, erano  dunque  in
proprieta', in virtu' di giusto titolo legittimamente trascritto,  di
Cirillo Fortunato; 
        a sua volta, Cirillo Fortunato, aveva  in  seguito  trasmesso
dette particelle, per  successione  testamentaria  apertasi  in  data
28.5.1958 a Cirillo Luigi (prod. all.  3  e  4  del  fascicolo  degli
attori in primo grado e pagg. 17 e segg. della  relazione  peritale),
che, a sua volta,  li  aveva  trasmessi,  per  successione  intestata
apertasi in data 9.6.1975, agli attuali appellanti (prod. all. 5  del
fascicolo degli attori in primo  grado  e  pagg.  23  e  segg.  della
relazione peritale); 
        gli attuali appellanti sono, pertanto, legittimati ad agire; 
        il d.P.R. 4.11.1951 n. 1230 (in  supplemento  ordinario  alla
G.U.  n.  275  del  19  novembre  1951)  ha  erroneamente  ricompreso
nell'elenco di beni espropriati a  Prever  Ada,  particelle  che  non
erano nella proprieta' di quest'ultima; 
        il principio di cui l'art. 14 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, invocato dalla difesa dell'appellata ARSSA non e' applicabile al
caso di specie, nel quale e'  stata  applicata  una  legge  speciale,
quale e' la legge 12 maggio 1950, n. 230 (in Gazz. Uff.,  20  maggio,
n. 115). - (Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano  della
Sila e dei territori contermini), entrata in vigore ben 21 anni prima
della citata l. 865/71, ed il cui articolo 2, comma  1,  precisa  che
«Ai fini della presente legge,  sono  soggetti  ad  espropriazione  i
terreni di  proprieta'  privata  suscettibili  di  trasformazione,  i
quali, computate anche le proprieta'  situate  fuori  del  territorio
indicato nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in  comunione
o pro-indiviso, a singole persone o  societa'  che,  al  15  novembre
1949, avevano piu' di trecento ettari»; 
        ne consegue che la questione di  legittimita'  denunciata  e'
rilevante, nel senso che i1 presente giudizio, nel quale  il  giudice
non puo' procedere ad una disapplicazione incidentale di un atto  non
avente forza e valore di provvedimento  amministrativo  ma  di  legge
ordinaria (art. 5 1. 230 del 1950),  quale  e'  d.P.R.  4.11.1951  n.
1230, non puo' concludersi senza la sua preventiva risoluzione. 
    Ritenuto, quanto alla non manifesta infondatezza, che: 
        come gia' rilevato l'art. 2, comma 1, legge 12  maggio  1950,
n. 230, individua, come soggetti  ad  espropriazione,  i  terreni  di
proprieta' privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate
anche le proprieta' situate fuori del territorio  indicato  nell'art.
1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o  pro-indiviso,  a
singole persone o societa' che, al 15 novembre 1949, avevano piu'  di
trecento ettari,  mentre  il  successivo  art.  5  prevede  che:  «Il
Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo  i
principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima ...  con
decreti aventi valore di legge  ordinaria:  a)  all'approvazione  dei
piani particolareggiali di espropriazione;  b)  alle  occupazioni  di
urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;  c)  ai  trasferimenti
dei terreni indicati nell'art. 3 in favore dell'Opera.»; 
        emerge, pertanto, dal tenore letterale dei predetti artt. 2 e
5 legge 12 maggio 1950 n. 230, che: 
          i beni  assoggettati  ad  espropriazione  avrebbero  dovuto
essere quelli e soltanto quelli che, alla data del 15 novembre  1949,
appartenevano a soggetti  proprietari  complessivamente  di  piu'  di
trecento ettari di terreno, come risultanti dai titoli di  proprieta'
e non semplicemente dalla  risultanze  catastali,  aventi  un  valore
semplicemente indicativo; 
          sono stati assoggettati ad esproprio  beni  appartenente  a
Cirillo Fortunato, il quale, come risulta dalla CTU  espletata  (pag.
12) non era certamente proprietario di una cosi' rilevante estensione
di terreno, essendo la consistenza  totale  dei  sui  terreni  di  Ha
24.69.00, oltre al fondo  per  cui  e'  causa  della  consistenza  di
complessivi Ha 5.12.30; 
          ne deriva la non manifesta infondatezza  della  q.l.c.  del
d.P.R.  4  novembre  1951,  n.  1230,  in  relazione   ai   parametri
costituzionali di cui agli artt. 76 e 77 Cost.,  per  violazione  dei
criteri direttivi di cui alla delega contenuta  negli  artt.  2  e  5
della legge 12 maggio 1950, n. 230, sotto due  distinti  profili:  a)
nella  parte  in  cui  ha  incluso  nell'espropriazione  terreni  non
appartenenti al soggetto espropriato,  in  quanto,  indipendentemente
dalle scritture catastali (che non  rivestono  valore  probatorio  ai
fini dell'accertamento della proprieta' privata), ha ad oggetto  beni
non appartenenti al  destinatario  del  provvedimento  espropriativo,
poiche'   precedentemente   acquistati   in   virtu'   di   atto   di
compravendita,  da  altro  soggetto;  b)  nella  parte  in  cui,   in
violazione dei criteri direttivi contenuti negli artt. 2  e  5  della
legge 12 maggio 1950, n. 230, che prevedeva la delega al Governo  per
l'adozione  di  decreti  avente  valore  di   legge   ordinaria   per
l'approvazione di piani particolareggiati di espropriazione,  per  le
occupazioni di urgenza e per i trasferimenti di terreni di proprieta'
di soggetti complessivamente proprietari, al  15  novembre  1949,  di
piu' di trecento ettari di terreno, ha  proceduto  all'espropriazione
beni appartenenti a Cirillo Fortunato, contadino  (cosi'  qualificato
nell'atto pubblico di acquisto, in data 15 aprile 1930),  non  avente
tali requisiti; 
          questione  analoga,  riguardante  la  successiva  legge  21
ottobre 1950,  n.  841  -  Norme  per  la  espropriazione,  bonifica,
trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini e' stata gia'
decisa dalla Corte costituzionale con sentenza  13  luglio  1995,  n.
319, nella quale si legge: «La legge 21 ottobre 1950, n. 841 (art. 4,
secondo e quarto comma), richiede quale vero  e  proprio  presupposto
legittimante   l'esercizio   della   procedura   espropriativa    che
l'espropriazione debba essere effettuata,  ricorrendo  le  condizioni
prescritte, nei confronti  di  soggetti  che  siano  proprietari  dei
terreni assoggettati ad esproprio: cio' che si evince, come affermato
da questa Corte, dalla lettera stessa delle norme in armonia  con  il
sistema della legge: in numerosi articoli di essa ricorrono, infatti,
le locuzioni «proprieta' terriera privata» e «proprietario» usate  in
senso tecnico-giuridico (sentenze n. 8 e n. 57 del 1959,  n.  21  del
1967, n. 3 del 1987). Ne deriva che l'avere  la  legge  di  esproprio
identificato come proprietario quello risultante dalle certificazioni
catastali, altro essendo il vero  dominus  da  usucapione,  configura
eccesso di delega nei riguardi del bene oggetto di contestazione. E',
infatti, giurisprudenza costante di questa Corte il principio per cui
«alle  intestazioni  catastali  puo'  attribuirsi   valore   soltanto
indicativo» circa la titolarita' di diritti reali. Invero, nel nostro
ordinamento, le scritture catastali non rivestono  valore  probatorio
ai fini dell'accertamento della  proprieta'  privata.  Pertanto,  nel
contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova  dell'acquisto
del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere  agli  effetti
di  cui  trattasi.  L'espropriazione  in   esame   poteva,   percio',
legittimamente effettuarsi solo riguardo alle porzioni di terreno che
appartenevano ai soggetti  espropriati».  «Il  decreto  presidenziale
impugnato, in quanto ha  compreso  nell'esproprio  terreni  intestati
alla  ditta  A.  Ostuni  e  che  a  quella  ditta  non  appartenevano
(identificati nell'ordinanza di rimessione con particella 22,  foglio
17, Comune di Palagianello), ha, pertanto, certamente esorbitato  dai
limiti della delega di cui all'art. 4 della legge 841 del 1950  e  va
conseguentemente  dichiarato,  per  questa  parte,  illegittimo   per
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzionale».